Coibentazione - La legislazione

Adempimenti

 

Decreto Legislativo 29 Dicembre, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto
Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico in edilizia” (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)
Sintesi, non esaustiva, del Decreto in vigore dal 2 Febbraio 2007.

FINALITÀ
Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici disciplinandone la metodologia per il calcolo ed i criteri generali
per la certificazione energetica.

DEFINIZIONI
L’edificio di nuova costruzione è un edificio per il quale la richiesta di permesso di
costruire o denuncia di inizio attività sia stata presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto. La prestazione energetica è la quantità
annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria
per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio. L’attestato di
certificazione energetica dell'edificio è il documento attestante la prestazione energetica
ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.

AMBITO DI INTERVENTO
Il decreto si applica alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione
oltre che alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale:
un’applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
• ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2;
• demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1.000 m2;
un’applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso
che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero
edificio esistente.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova
costruzione e quelli di ristrutturazione di edifici esistenti sono dotati, al termine della
costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica
con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore:
a decorrere dal 1 luglio 2007:
• agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell’intero immobile;
a decorrere dal 1 luglio 2008:
• agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
a decorrere dal 1 luglio 2009:
• alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni
di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici.

L''attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di
dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione
che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto. L'attestato di certificazione
energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio che
consentono di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.

ACCERTAMENTI
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti,
alla relazione tecnica nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come
realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di
quelli esistenti, il calcolo della prestazione energetica potrà avvenire:
Calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi)
ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite in relazione alla tipologia
di edificio ed alla zona climatica (allegato C punto 1 del Decreto).
In aggiunta calcolo e verifica del valore della trasmittanza termica U delle strutture di
separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti che dovrà essere inferiore a 0,8
W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali ed orizzontali. Tale limite deve essere rispettato
per tutte le categorie di edifici ad eccezione della E.8 situati in zona climatica CD-
E-F, ed è esteso anche alle strutture opache verticali ed orizzontali che delimitano
verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
Calcolo e verifica dei valori limite di trasmittanza termica U delle strutture orizzontali
e verticali, in alternativa al calcolo dell’EPi, nel rispetto dei limiti imposti
sui singoli componenti dell’involucro edilizio:
• Divisori orizzontali e verticali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno
(allegato C tabelle 2 e 3 del Decreto);
• Divisori interni orizzontali e verticali tra unità immobiliari o edifici confinanti, per
tutte le categorie ad eccezione della E8 e situati in zona climatica C-D-E-F, siano
inferiori a 0,8 W/m2K.
Per tutte le categorie di edifici ad eccezione della categoria E.8, si dovrà verificare
l’assenza di condensazioni superficiali. Nel caso di ristrutturazione o manutenzione
straordinaria (rifacimento pareti e/o intonaci esterni, impermeabilizzazione del tetto,
etc.), la trasmittanza termica U per le strutture opache orizzontali e verticali dovranno
soddisfare i valori limite (allegato C tabelle 2 e 3 del Decreto).

 

CATEGORIE DI EDIFICI A CUI SI APPLICA IL DECRETO


E.1 (1) Edifici residenziali con occupazione continuativa (abitazioni civili e rurali,
collegi, conventi, caserme)
E.1 (2) Edifici residenziali con occupazione saltuaria (case per vacanza)
E.1 (3) Edifici adibiti ad albergo,pensione ed attività similari

E.2 Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, pubblici o privati
E.3 Edifici adibiti ad ospedali,cliniche o case di cura e assimilabili
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema,
teatri, musei, biblioteche,luoghi di culto, bar,ristoranti)
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, supermercati,esposizioni)
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive (piscine, palestre)
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
E.8 Edifici industriali ed artigianali riscaldati per il comfort degli occupanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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